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Enti di Area Vasta: aggiornamento della domanda di mobilità

lentepubblica.it • 15 Febbraio 2016

schlüssel personCon propria nota del 12 febbraio, il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che nel sito mobilita.gov.it è aperta la funzionalità di aggiornamento della domanda di mobilità riferita alla seconda fase del processo disciplinato dal decreto ministeriale 14 settembre 2015. Le operazioni in oggetto dovranno concludersi entro il 19 febbraio prossimo.

 

All’aggiornamento possono accedere, secondo le indicazioni descritte, le seguenti amministrazioni:

 

 

a) REGIONI

 

b) ENTI DI AREA VASTA

 

Il personale che gli enti di area vasta avevano collocato come soprannumerario nella fase 1 e che dalla presente procedura di riapertura della domanda risulta riassorbito dalle province, nel rispetto della normativa vigente, non parteciperà alla mobilità della fase 1 in quanto non più soprannumerario.

 

Analogamente, il personale ricollocato direttamente dalla Regione, mediante la presente procedura di riapertura della domanda, non parteciperà alla mobilità della fase 1 in quanto già ricollocato dalla Regione medesima.

 

Resta fermo che, laddove i dati inseriti non siano stati preventivamente coordinati dagli enti interessati, prevale il dato inserito dalle Regioni.

 

Nel caso in cui gli enti di area vasta inseriscano nuovo personale soprannumerario rispetto a quello presente nella fase 1, tale personale parteciperà alle procedure di mobilità della fase 2.

 

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha previsto un sistema di riordino delle funzioni che facevano capo agli enti di area vasta stabilendo, con procedure definite in sede di provvedimenti attuativi, le modalità di trasferimento delle risorse.

 

In particolare, rilevano i seguenti commi dell’articolo 1 della legge:

 

 

  • comma 92, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […] sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l’individuazione […] delle risorse finanziarie, umane […] connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite, ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti, garantendo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato in corso, nonché quelli a tempo determinato in corso fino alla scadenza per essi prevista.

 

  • comma 96, lettera a), secondo cui nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all’atto del trasferimento, nonché l’anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all’ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell’ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Tale principi devono essere richiamati in quanto la legge 56/2014 mantiene la sua portata primaria e le disposizioni della legge 190/2014 si configurano come misure aggiuntive per favorire la ricollocazione del personale degli enti di area vasta.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica
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